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La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile destinata ai lavoratori che perdono il lavoro in modo involontario. Sostituisce i precedenti sistemi ASpI e MiniASpI ed è riconosciuta solo su domanda dell’interessato.
Può richiederla qualunque lavoratore subordinato che abbia perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà, compresi:
Apprendisti
Soci lavoratori di cooperative con contratto subordinato
Artisti con rapporto di lavoro subordinato
Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione
Non hanno diritto alla NASpI:
Dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione
Operai agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato
Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Lavoratori che hanno maturato i requisiti per pensione di vecchiaia o anticipata
Titolari di assegno ordinario di invalidità (salvo optare per la NASpI)
La decorrenza varia in base alla situazione:
Cessazione del rapporto di lavoro: dall’ottavo giorno se la domanda arriva entro tale termine; altrimenti dal giorno successivo alla presentazione.
Fine maternità, malattia, infortunio, periodo di preavviso: stesse regole dell’ottavo giorno.
Licenziamento per giusta causa: dal 38° giorno se la domanda è presentata entro tale data; in caso contrario, dal giorno successivo alla presentazione.
La prestazione viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni.
Non vengono conteggiati i periodi già utilizzati per precedenti disoccupazioni o quelli liquidati in unica soluzione come anticipazione.
L’importo dipende dalla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni:
Retribuzione inferiore alla soglia annua prevista: si riceve il 75% della retribuzione media.
Retribuzione superiore alla soglia: si riceve il 75% della soglia + il 25% della differenza tra retribuzione media e soglia.
La soglia viene aggiornata ogni anno in base agli indici ISTAT.
L’indennità può ridursi in caso di:
Lavoro autonomo
Nuovo contratto subordinato
Collaborazioni parasubordinate
L’indennità viene accreditata tramite:
Conto corrente bancario o postale
Libretto postale
Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale del proprio CAP di residenza
La richiesta deve essere inviata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Puoi presentarla comodamente online tramite il nostro servizio.
Dopo il pagamento potrai compilare il form e caricare i documenti necessari: ci occuperemo noi dell’invio della domanda all’INPS.
Carta d’identità e codice fiscale
Ultima busta paga
Lettera di licenziamento o UNILAV*
Contratto di lavoro (nei casi di scadenza naturale del tempo determinato)
Modulo di mandato per l’assistenza (fornito dopo l’acquisto)
Modello SR163
Modello SR156
* Per i rapporti di lavoro domestico è obbligatorio allegare l’UNILAV.
Una volta ricevuta la documentazione completa, la pratica viene gestita entro 3 giorni lavorativi.